INFORMAZIONI UTILI

Approvate in commissione Bilancio al Senato emendamenti al decreto fiscale che ripropone praticamente la sanatoria 2018 esattamente come la presedente del 2017

(ammesse le cartelle esattoriali dal 2000 al settembre 2017). La regola resta la stessa: si paga per intero la tassa originaria mentre lo sconto riguarda sanzioni e interessi. Sostanzialmente, la rottamazione 2018 si trasforma in una riapertura dei termini della sanatoria dello scorso anno, allungata alle cartelle emesse fino alla fine del settembre 2017.
Il provvedimento (Dl 148/2017), atteso all’esame dell’aula di Palazzo Madama mercoledì 15 novembre, passerà alla Camera per l’approvazione entro metà dicembre.
La domanda di adesione si potrà presentare fino al 15 maggio 2018 e sarà possibile scegliere il pagamento rateale, fino a cinque rate, con scadenze luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Mi piaceVedi altre reazioni

Commenta

Quando e come si può chiedere il blocco del conto corrente cointestato?

 

Il blocco nel caso di firma congiunta o disgiunta. Le ipotesi di pignoramento, chiusura del conto e di decesso di uno dei cointestatari

 

 

Il conto corrente bancario si definisce cointestato quando a poterne disporre sono almeno due persone ben identificate all'atto dell'apertura.

 

I soggetti non devono necessariamente avere rapporti di parentela, ma è sufficiente che entrambi manifestino la volontà di disporre di un conto insieme.

 

I cointestatari sono proprietari in parti uguali della somma depositata, a meno che non si dimostri la proprietà esclusiva del denaro nel conto. 

 

 

 

Firma congiunta e firma disgiunta

 

Il conto corrente cointestato può essere:

 

- a firma disgiunta: in tal caso tutti i titolari del conto possono di disporre liberamente del denaro in esso depositato, senza necessità del consenso degli altri titolari.

 

- a firma congiunta: in tal caso è necessario, per procedere a qualsiasi operazione sul conto, che tutti i cointestatari siano d'accordo e vi provvedano, quindi, congiuntamente.

 

In ogni caso, secondo quanto previsto dall'articolo 1854 del codice civile, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto

 

 

 

Il blocco del conto a richiesta di uno dei cointestatari

 

Come si è visto, nel caso di conto corrente a firma congiunta, per poter compiere qualsiasi operazione è necessario l'accordo di tutti i contitolari, cosa che azzera il rischio che uno di essi possa indebitamente prelevare denaro o autorizzare pagamenti.

 

Tale possibilità, invece, può ben verificarsi in ipotesi di conto corrente cointestato a firme disgiunte.

 

In tali casi, laddove il rischio sia concreto, potrebbero sussistere i presupposti per la richiesta all'autorità giudiziaria di sequestro del conto da parte di uno dei cointestatari.

 

Si pensi, ad esempio, al caso in cui una coppia di coniugi, cointestatari di un conto corrente, decida di separarsi legalmente: in tale ipotesi, al ricorrere di determinate condizioni e previe adeguate motivazioni, è possibile che il giudice provveda a disporre il sequestro in via precauzionale in attesa che intervenga la sentenza di separazione. 

 

 

 

Il pignoramento delle somme del conto corrente

 

Con riferimento, invece, al caso di blocco derivante dal fatto che le somme depositate in un conto corrente bancario sono oggetto di pignoramento, occorre precisare che il vincolo può essere apposto esclusivamente sulle somme di pertinenza del debitore e non su quelle di pertinenza dell'altro cointestatario (cfr.: Cass. Civ. n. 4327/99). 

 

 

 

Il decesso di uno dei cointestatari

 

Il blocco del conto corrente può infine aversi nel caso di decesso di uno dei cointestatari, laddove sia prevista la firma congiunta, in attesa che la successione venga definita.

 

Se, invece, la firma è disgiunta, i contitolari superstiti potranno continuare ad operare sul conto. 

 

 

 

La chiusura del conto

 

Nei conti correnti a firma congiunta non è possibile decidere autonomamente di chiudere il conto ma è fondamentale l'accordo in tal senso di tutti i cointestatari. L'unica via percorribile per il cointestatario che non voglia più partecipare al conto è il recesso.

 

Un po' più complessa risulta la situazione nei casi di firma disgiunta.

 

In essi, infatti, ogni intestatario può procedere ad effettuare tutte le operazioni che ritenga opportune autonomamente, quindi astrattamente anche la chiusura del conto, senza che sia necessario il consenso degli altri cointestatari.

 

Tuttavia sovente, nella prassi, nel contratto di apertura del conto corrente viene inserita una clausola che limita il potere di agire dei singoli cointestatari, privandoli della possibilità di provvedere autonomamente alla chiusura del conto.

 


Fonte:
Quando e come si può chiedere il blocco del conto corrente cointestato?
(www.StudioCataldi.it)

 

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 Dicembre 2017 è stato pubblicato il Regolamento concernente la misura incentivante
          «RESTO AL SUD» (50.000euro per richiedente di cui il 35% a
                fondo perduto ed il 65% rimborsabili Interessi 0 in 8 anni)
 
di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (17G00188) riferito ai residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA GRATUITA
Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio.
Ve ne pubblichiamo uno stralcio delle disposizioni essenziali per la valutazione delle agevolazioni.
Chi può richiedere l’agevolazione
1. I soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria;
b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 o beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purché risultino già costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:
a) impresa individuale;
b) società, ivi incluse le società cooperative.
3. I soggetti di cui al comma 1 risultati beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 per tutta la durata del finanziamento e le PMI di cui al comma 2 del presente articolo, risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017.
4. I soggetti di cui al comma 1 risultati beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione. Possono essere costituite anche da soci persone fisiche che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 1, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. Questi non possono accedere, però, alle agevolazioni.
Avvio dei progetti imprenditoriali
I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell'articolo 3. La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente.
 
Procedura di accesso alle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi pubblicati. Le domande possono essere presentate a partire dalla data indicata dal provvedimento e devono essere firmate digitalmente. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate dal presente comma non saranno prese in esame. Non è possibile presentare, per il medesimo progetto imprenditoriale, più domande di agevolazione.
3. Il progetto imprenditoriale, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al comma 2, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:
a) dati e profilo del soggetto richiedente;
b) descrizione dell'attività proposta;
c) analisi del mercato e relative strategie;
d) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
e) aspetti economico-finanziari.
4. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di PMI costituenda, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, la domanda di agevolazione, deve essere accompagnata dal progetto imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa elettro-nicamente tramite la medesima procedura informatica entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della valutazione.
 
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese, di cui all'articolo 4, necessarie alle finalità del programma di spesa, sostenute dal soggetto beneficiario e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all'attività del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta per cento del programma di spesa;
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attività d'impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata.
2. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese:
a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback, fatta eccezione dei canoni di leasing maturati entro il termine di ultimazione del progetto imprenditoriale di cui all'articolo 4;
b) per l'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
d) effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano»;
e) relative a commesse interne;
f) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
g) notarili, imposte, tasse;
h) relative all'acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al Programma di spesa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;
i) di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00);
j) relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.
 
Agevolazioni concedibili
1. Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti richiedenti, già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l'importo massimo del finanziamento è pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro.
2. Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, è così articolato:
a) trentacinque per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore;
b) sessantacinque per cento sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalità ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione.
3. Il finanziamento bancario è rimborsato entro otto anni dall'erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento.
 
Valutazione istruttoria
1. Le richieste di agevolazione, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione di cui all'articolo 5 comma 1. Il Soggetto gestore termina l'istruttoria entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. L'esame di merito è basato sui seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci rispetto alla specifica attività prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute;
b) capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
c) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa e relative strategie di marketing;
d) sostenibilità tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio economico, nonché alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;
e) verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilità della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI.
Erogazione delle agevolazioni
L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene su richiesta del soggetto beneficiario firmata digitalmente dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due. Le richieste dovranno essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nelsito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it.
 

Le 5 regole per mettere il conto corrente al riparo dai blitz del Fisco

 

Dal 1° luglio Equitalia e Agenzia Riscossione potranno pignorare il conto corrente o prelevare le cifre dovute dal contribuente al Fisco

 

Luca Romano - Gio, 08/06/2017 - 16:47

 

commenta

 

Dal 1° luglio Equitalia e Agenzia Riscossione potranno pignorare il conto corrente o prelevare le cifre dovute dal contribuente.

 

Ma c'è un modo per mettere a riparo il conto dalle incursioni "indesiderate" del Fisco? I "trucchetti" usati in questi anni in cui lo spettro di un "prelievo forzoso" è stato sempre dietro l'angolo sono stati numerosi.

 

C'è chi ad esempio chiede l'apertura del credito e lascia il conto completamente in rosso ma sempre ne limiti del fido.

 

Poi c'è chi preleva tutti i giorni dal conto.

 

Ed è questo il "trucco" più comune.

 

I soldi versati dal datore di lavoro vengono spostati dal conto "0" al conto "1" e il conto principale in questo caso resta sempre a saldo zero. Il conto corrente principale a questo punto viene messo al riparo da un possibile pignoramento.

 

Un altro "rimedio" è quello che prevede di cointestare il conto con un familiare.

 

In questo caso il conto non può essere pignorato da parte di Equitalia perché il 50 per cento appartiene ad una seconda persona.

 

Poi c'è l'apertura di un conto corrente di riserva, ovvero un conto parallelo su cui spostare i successivi pagamenti su quello più recente. Il conto aperto presso un'altra banca per poi farvi confluire tutto ciò che non viene pignorato dopo l'intervento di Equitalia sul primo conto.

 

Infine per mettersi al riparo dalle intrusioni del Fisco bisogna dimostrare che sul conto venga versato solo lo stipendio o la pensione. Secondo alcune recenti sentenze, come ricorda laleggepertutti.it, Equitalia può mettere le mani sul conto solo se su questo vi siano entrate differenti da quelle reddituali di stipendio o assegno pensionistico.

Le 5 regole per mettere il conto corrente al riparo dai blitz del Fisco

 

Dal 1° luglio Equitalia e Agenzia Riscossione potranno pignorare il conto corrente o prelevare le cifre dovute dal contribuente al Fisco

 

Luca Romano - Gio, 08/06/2017 - 16:47

 

commenta

 

Dal 1° luglio Equitalia e Agenzia Riscossione potranno pignorare il conto corrente o prelevare le cifre dovute dal contribuente.

 

Ma c'è un modo per mettere a riparo il conto dalle incursioni "indesiderate" del Fisco? I "trucchetti" usati in questi anni in cui lo spettro di un "prelievo forzoso" è stato sempre dietro l'angolo sono stati numerosi.

 

C'è chi ad esempio chiede l'apertura del credito e lascia il conto completamente in rosso ma sempre ne limiti del fido.

 

Poi c'è chi preleva tutti i giorni dal conto.

 

Ed è questo il "trucco" più comune.

 

I soldi versati dal datore di lavoro vengono spostati dal conto "0" al conto "1" e il conto principale in questo caso resta sempre a saldo zero. Il conto corrente principale a questo punto viene messo al riparo da un possibile pignoramento.

 

Un altro "rimedio" è quello che prevede di cointestare il conto con un familiare.

 

In questo caso il conto non può essere pignorato da parte di Equitalia perché il 50 per cento appartiene ad una seconda persona.

 

Poi c'è l'apertura di un conto corrente di riserva, ovvero un conto parallelo su cui spostare i successivi pagamenti su quello più recente. Il conto aperto presso un'altra banca per poi farvi confluire tutto ciò che non viene pignorato dopo l'intervento di Equitalia sul primo conto.

 

Infine per mettersi al riparo dalle intrusioni del Fisco bisogna dimostrare che sul conto venga versato solo lo stipendio o la pensione. Secondo alcune recenti sentenze, come ricorda laleggepertutti.it, Equitalia può mettere le mani sul conto solo se su questo vi siano entrate differenti da quelle reddituali di stipendio o assegno pensionistico.